Indulgenza in occasione della Via Crucis del Venerdì Santo (anche seguita in TV)
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PENITENZIERIA APOSTOLICA IL DONO DELL’INDULGENZA
Il dono dell’indulgenza manifesta la pienezza della misericordia di Dio, che viene espressa in primo luogo nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione. Questa antica pratica, circa la quale non sono mancate incomprensioni storiche, va bene compresa ed accolta. La riconciliazione con Dio, pur essendo dono della misericordia di Dio, implica un processo in cui l’uomo è coinvolto nel suo impegno personale e la Chiesa nel suo compito sacramentale. Il cammino di riconciliazione ha il suo centro nel sacramento della Penitenza, ma anche dopo il perdono del peccato, ottenuto mediante tale sacramento, l’essere umano rimane segnato da quei “residui” che non lo rendono totalmente aperto alla grazia ed ha bisogno di purificazione e di quel rinnovamento totale dell’uomo in virtù della grazia di Cristo, per ottenere il quale, il dono dell’indulgenza gli è grandemente di aiuto. Per indulgenza si intende “la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi” (Enchiridion indulgentiarum, Normae de Indulgentiis, Libreria Editrice Vaticana 1999, p. 21; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1471). Richiami di indole generale sulle Indulgenze 1. L’Indulgenza è così definita nel Codice di Diritto Canonico (can. 992) e nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1471): “L’Indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi”. 2. In generale, l’acquisto delle Indulgenze esige determinate condizioni (qui sotto, numeri 3-4), e l’adempimento di determinate opere. 3. Per ottenere le Indulgenze, sia plenarie che parziali, occorre che, almeno prima di compiere gli ultimi adempimenti dell’opera indulgenziata, il fedele sia in stato di grazia. 4. L’Indulgenza plenaria si può ottenere solo una volta al giorno. Ma per conseguirla, oltre lo stato di grazia, è necessario che il fedele – abbia la disposizione interiore del completo distacco dal peccato, anche solo veniale; – si confessi sacramentalmente dei suoi peccati; – riceva la SS.ma Eucaristia (è meglio certamente riceverla partecipando alla S. Messa; ma per l’Indulgenza è necessaria solo la S. Comunione); – preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 5. È conveniente, ma non è necessario che la Confessione sacramentale, e specialmente la Santa Comunione e la preghiera per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in cui si compie l’opera indulgenziata; ma è sufficiente che questi Sacri riti e preghiere si compiano entro alcuni giorni (circa 20) prima o dopo l’atto indulgenziato. La preghiera secondo la mente del Papa è lasciata alla scelta del fedele, ma si suggerisce un “Padre Nostro” e un'”Ave Maria”. Per diverse Indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione sacramentale, ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta preghiera secondo la mente del Santo Padre per ciascuna Indulgenza plenaria. 6. I confessori possono commutare, in favore di coloro che siano legittimamente impediti, sia l’opera prescritta sia le condizioni richieste (eccetto, ovviamente il distacco dal peccato anche veniale). 7. Le Indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti, ma non sono applicabili ad altre persone viventi sulla terra. Tratto dal sito del Vaticano :
INDULGENZE ANNESSE ALLA VIA CRUCIS dal Manuale delle indulgenze (libreria Editrice Vaticana, 1999)
Si concede l’indulgenza plenaria al fedele che: nella solenne azione liturgica del Venerdì Santo partecipa devotamente all’adorazione della Croce, compie il pio esercizio della Via Crucis o vi si unisce devotamente mentre esso è compiuto dal Sommo Pontefice e viene trasmesso per mezzo della televisione o della radio. Il pio esercizio della Via Crucis rinnova il ricordo dei dolori che il divino Redentore patì nel tragitto dal pretorio di Pilato, dove fu condannato a morte, fino al monte Calvario, dove per la nostra salvezza morì in croce. Per l’acquisto dell’indulgenza plenaria valgono queste norme: 1. Il pio esercizio deve essere compiuto dinanzi alle stazioni della Via Crucis legittimamente erette. 2. Per l’erezione della Via Crucis occorrono quattordici croci, alle quali si sogliono utilmente aggiungere altrettanti quadri o immagini che rappresentano le stazioni di Gerusalemme. 3. Secondo la più comune consuetudine il pio esercizio consta di quattordici pie letture, alle quali si aggiungono alcune preghiere vocali. Tuttavia per il compimento del pio esercizio è sufficiente la pia meditazione della Passione e Morte del Signore, e perciò non è necessaria una particolare considerazione sui singoli misteri delle stazioni. 4. Occorre spostarsi da una stazione all’altra. Se il pio esercizio si compie pubblicamente e il movimento di tutti i presenti non può farsi con ordine, basta che si rechi alle singole stazioni almeno chi dirige, mentre gli altri rimangono al loro posto. 5. I fedeli che sono legittimamente impediti potranno acquistare la medesima indulgenza dedicando alla pia lettura e meditazione della Passione e Morte di nostro Signore Gesù Cristo un certo spazio di tempo, ad esempio, un quarto d’ora. 6. Al pio esercizio della Via Crucis sono equiparati, anche per quanto riguarda l’indulgenza, gli altri pii esercizi, approvati dall’Autorità competente, nei quali si commemora la Passione e la Morte del Signore, sempre mantenendo la divisione in quattordici stazioni.
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