Il Purgatorio, secondo le rivelazioni dei Santi – 113°
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Dottrina delle indulgenze – II
Che la Chiesa abbia il potere di concedere le indulgenze non possiamo metterlo in dubbio dal momento che Cristo disse a Pietro e agli Apostoli : « In verità in writà vi dico : tutto quello che legherete sulla terra, sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche nel cielo… a chi rimetterete i peccati saranno rimessi… » (Matth. 18, 18; Giov. 20, 23).
Altrove Gesù promise a Pietro di dargli le chiavi del Regno dei deli, quindi il potere di impedire agli indegni l’ingresso in Paradiso o di concederlo e di affrettarlo a coloro per i quali ritenesse ciò opportuno. Nel corso dei secoli la Chiesa ha sempre esercitato questo potere sia a vantaggio dei vivi che dei fedeli defunti : ecco quindi la tradizione a convalidare la tesi.
Ci risparmiamo di ricordare i Padri, i Dottori della Chiesa, i Pontefici e i Concili che stanno a testimoniare la verità delle indulgenze (Denzinger, Enchir. Symb. et Definii. Index System. XII 1. – Rouèt De Journel, Enchir.Patristicum, Index theologicus 550-551, Edizioni 1932), limitandoci a ricordare che nessuno fino ai protestanti del secolo xvi ha mai negato alla Chiesa il potere delle indulgenze, e allora il Concilio di Trento, infallibilmente definì che sarebbe scomunicato chiunque negasse l’utilità delle indulgenze e il potere della Chiesa di concederle.
È certo altresì che le indulgenze si possono acquistare anche per i defunti. Non avendo la Chiesa giurisdizione sulle anime dei trapassati, le quali si trovano ormai sotto l’immediato governo di Dio, essa concede loro le indulgenze non per modo di assoluzione, ma per modo di suffragio, « pregando cioè il Signore che, nella sua infinita misericordia, si degni accettare, a favore dei trapassati, quelle soddisfazioni che gli vengono presentate dai fedeli, mediante l’acquisto delle indulgenze ad esse applicabili ».
« Che poi il Signore accetti incondizionatamentetutte le indulgenze applicate ai defunti, nel modo che intendiamo noi, ciò sfugge in tutto alla nostra conoscenza. Sappiamo soltanto che le materne cure della Chiesa hanno un grandissimo valore presso Dio, che nulla va perduto e che tutto è in corrispondenza della giusta, sapiente e misericordiosa volontà divina, la quale ogni cosa dirige a bene dei suoi eletti » (Maria-ni, op. cit., pag. 351).
L’indulgenza può essere di due specie : plenaria eparziale, secondo che consiste nella remissione completa di tutta la pena temporanea dovuta per i peccati o nella remissione di una parte soltanto di detta pena.
Quando però parliamo di indulgenze di un anno, di cento giorni, di una quarantena, ecc., non si deve intendere nel senso che ci venga diminuita in Purgatorio la pena di un anno, di cento giorni, di una quarantena e via dicendo, ma si deve intendere nel senso che ci viene rimessa tanta pena temporale quanta ne avremmo scontata facendo una penitenza di un anno, di cento giorni, di quaranta giorni, che secondo l’antica disciplina ecclesiastica facevano i cristiani sottomessi alle pene canoniche in soddisfazione dei loro peccati.
Padre Pietro Louvet
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