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I Ministri Sacri

20 Marzo 2012 | Filed under: Senza categoria
     

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Il Clero
Diaconi – Presbiteri – Vescovi
Can. 207 . Per istituzione divina vi sono nella Chiesa, tra i fedeli, i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche “chierici” ( lat. Clericus).
Can. 265 . Uno diviene chierico con l’ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.
Can. 265 – Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbiano la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi.
Can. 266 – §1. Uno diviene chierico con l’ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.
 §2. Il professo con voti perpetui in un istituto religioso oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società clericale di vita apostolica, con l’ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nell’istituto o nella società, a meno che, per quanto riguarda le società, le costituzioni non prevedano diversamente.
 §3. Il membro di un istituto secolare con l’ordinazione diaconale viene incardinato nella Chiesa particolare al cui servizio è stato ammesso, a meno che, in forza di una concessione della Sede Apostolica, non venga incardinato nell’istituto stesso.
Can. 267 – §1. Perché un chierico già incardinato sia incardinato validamente in un’altra Chiesa particolare, deve ottenere dal Vescovo diocesano una lettera di escardinazione sottoscritta dal medesimo; allo stesso modo deve ottenere dal Vescovo diocesano della Chiesa particolare nella quale desidera essere incardinato una lettera di incardinazione sottoscritta dal medesimo.
 §2. L’escardinazione concessa in tale modo non ha effetto se non è stata ottenuta l’incardinazione in un’altra Chiesa particolare.
Can. 268 – §1. Il chierico che si trasferisce legittimamente dalla propria Chiesa particolare in un’altra, dopo cinque anni viene incardinato in quest’ultima per il diritto stesso, purché abbia manifestato per iscritto tale intenzione sia al Vescovo diocesano della Chiesa ospite, sia al Vescovo diocesano proprio e purché nessuno dei due abbia espresso un parere contrario alla richiesta entro quattro mesi dalla recezione della lettera.
 §2. Con l’ammissione perpetua o definitiva in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica, il chierico che, a norma del can. 266, §2, è incardinato in tale istituto o società, viene escardinato dalla propria Chiesa particolare.
 Can. 269 – Il Vescovo diocesano non proceda all’incardinazione di un chierico se non quando: 1) ciò sia richiesto dalla necessità o utilità della sua Chiesa particolare e salve le disposizioni del diritto riguardanti l’onesto sostentamento dei chierici; 2) gli consti a un documento legittimo la concessione dell’escardinazione e inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico; 3) il chierico abbia dichiarato per iscritto al Vescovo diocesano stesso di volersi dedicare al servizio della nuova Chiesa particolare a norma del diritto.
Can. 270 – L’escardinazione può essere lecitamente concessa solo per giusti motivi, quali l’utilità della Chiesa o il bene del chierico stesso; tuttavia non può essere negata se non in presenza di gravi cause; però il chierico che ritenga gravosa la decisione nei suoi confronti e abbia trovato un Vescovo che lo accoglie, può fare ricorso contro la decisione stessa.
 Can. 271 – §1. Al di fuori di una situazione di vera necessità per la propria Chiesa particolare, il Vescovo diocesano non neghi la licenza di trasferirsi ai chierici che sappia preparati e ritenga idonei ad andare in regioni afflitte da grave scarsità di clero, per esercitarvi il ministero sacro; provveda però che, mediante una convenzione scritta con il Vescovo diocesano del luogo a cui sono diretti, vengano definiti i diritti e i doveri dei chierici in questione.
 §2. Il Vescovo diocesano può concedere ai suoi chierici la licenza di trasferirsi in un’altra Chiesa particolare per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, in modo però che i chierici rimangano incardinati nella propria Chiesa particolare e, se vi ritornano, godano di tutti i diritti che avrebbero se avessero esercitato in essa il ministero sacro.
 §3. Il chierico che è passato legittimamente ad un’altra Chiesa particolare, rimanendo incardinato nella propria Chiesa, per giusta causa può essere richiamato dal proprio Vescovo diocesano, purché siano rispettate le convenzioni stipulate con l’altro Vescovo e l’equità naturale; ugualmente, alle stesse condizioni, il Vescovo diocesano dell’altra Chiesa particolare potrà, per giusta causa, negare al chierico la licenza di un’ulteriore permanenza nel suo territorio.
 Can. 272 – L’Amministratore diocesano non può concedere l’escardinazione e l’incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in un’altra Chiesa particolare, se non dopo un anno di sede episcopale vacante e col consenso del collegio dei consultori……

CAPITOLO III
OBBLIGHI E DIRITTI DEI CHIERICI
 Can. 273 – I chierici sono tenuti all’obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario.
Can. 274 – §1. Solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o la potestà di governo ecclesiastico.
 §2. I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l’incarico loro affidato dal proprio Ordinario.
Can. 275 – §1. I chierici, dal momento che tutti operano per un unico fine, cioè l’edificazione del Corpo di Cristo, siano uniti tra di loro col vincolo della fraternità e della preghiera e si impegnino a collaborare tra di loro, secondo le disposizioni del diritto particolare.
  §2. I chierici riconoscano e promuovano la missione che i laici, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo.
Can. 276 – §1. Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l’ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo.
 §2. Per essere in grado di perseguire tale perfezione: 1) innanzitutto adempiano fedelmente e indefessamente i doveri del ministero pastorale; 2) alimentino la propria vita spirituale alla duplice mensa della sacra Scrittura e dell’Eucaristia; i sacerdoti perciò sono caldamente invitati ad offrire ogni giorno il Sacrificio eucaristico, i diaconi poi a parteciparvi quotidianamente; 3) isacerdoti e i diaconi aspiranti al presbiterato sono obbligati a recitare ogni giorno la liturgia delle ore secondo i libri liturgici approvati; i diaconi permanenti nella misura definita dalla conferenza Episcopale; 4) sono ugualmente tenuti a partecipare ai ritiri spirituali, secondo le disposizioni del diritto particolare; 5) sono sollecitati ad attendere regolarmente all’orazione mentale, ad accostarsi frequentemente al sacramento della penitenza, a coltivare una particolare devozione alla Vergine Madre di Dio, e ad usufruire degli altri mezzi di santificazione comuni e particolari.
Can. 277 – §1. I chierici sono tenuti all’obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini.
 §2. I chierici si comportino con la dovuta prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità può mettere in pericolo l’obbligo della continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli.
 §3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e giudicare sull’osservanza di questo obbligo nei casi particolari.
Can. 278 – §1. E’ diritto dei chierici secolari associarsi con altri in vista di finalità confacenti allo stato clericale.
 §2. I chierici secolari diano importanza soprattutto alle associazioni le quali, avendo gli statuti approvati dall’autorità competente, mediante una regola di vita adatta e convenientemente approvata e mediante l’aiuto fraterno, stimolano alla santità nell’esercizio del ministero e favoriscono l’unità dei chierici fra di loro e col proprio Vescovo.
 §3. I chierici si astengano dal fondare o partecipare ad associazioni il cui fine o la cui attività non sono compatibili con gli obblighi propri dello stato clericale, oppure possono ostacolare il diligente compimento dell’incarico loro affidato dalla competente autorità ecclesiastica.
Can. 279 – §1. I chierici proseguano gli studi sacri anche dopo l’ordinazione sacerdotale e seguano la solida dottrina fondata sulla sacra Scrittura, tramandata dal passato e comunemente accolta dalla Chiesa, secondo quanto viene determinato particolarmente dai documenti dei Concili e dei Romani Pontefici, evitando le vane novità e la falsa scienza.
 §2. Secondo le disposizioni del diritto particolare, i sacerdoti frequentino le lezioni di carattere pastorale che devono essere programmate dopo l’ordinazione sacerdotale e inoltre, nei tempi stabiliti dal diritto stesso, partecipino anche ad altre lezioni, convegni teologici o conferenze con le quali si offra loro l’occasione di acquisire una conoscenza più approfondita delle scienze sacre e delle metodologie pastorali.
 §3. Proseguano anche nell’apprendimento di altre scienze, quelle soprattutto che hanno un rapporto con le scienze sacre, particolarmente in quanto possono essere utili nell’esercizio del ministero pastorale.
Can. 280 – Si raccomanda vivamente ai chierici di praticare una consuetudine di vita comune; dove essa è attuata, per quanto è possibile, si mantenga.
Can. 281 – §1. Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell’ufficio, sia circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio.
 §2. Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia.
 §3. I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano rimunerati in modo che siano in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della loro famiglia; coloro poi che ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale rimunerazione.
Can. 282 – §1. I chierici conducano una vita semplice e si astengano da tutto quello che può avere sapore di vanità.
 §2. I beni di cui vengono in possesso in occasione dell’esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all’adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità.
Can. 283 – §1. I chierici, anche se non hanno un ufficio residenziale, non si allontanino dalla propria diocesi per un tempo notevole, che va determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno presunta dell’Ordinario proprio.
 §2. Spetta ai chierici usufruire ogni anno di un tempo conveniente e sufficiente di ferie, determinato dal diritto universale o particolare.
Can. 284 – I chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali.
Can. 285 – §1. I chierici si astengano del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato, secondo le disposizioni del diritto particolare.
 §2. Evitino ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dallo stato clericale.
 §3. E’ fatto divieto ai chierici di assumere uffici pubblici, che comportano una partecipazione all’esercizio del potere civile.
 §4. Senza la licenza del proprio Ordinario non intraprendano amministrazione di beni riguardanti i laici né esercitino uffici secolari che comportino l’onere del rendiconto; è loro proibita la fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio Ordinario; così pure si astengano dal firmare cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l’impegno di pagare un debito senza una causa definita.
Can. 286 – E’ proibito ai chierici di esercitare, personalmente o tramite altri, l’attività affaristica e commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.
Can. 287 – §1. I chierici favoriscano sempre in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della concordia fondate sulla giustizia.
 §2. Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella guida di associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell’autorità ecclesiastica competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune. 
Can. 288 – I diaconi permanenti non sono tenuti alle disposizioni dei cann. 284,( I chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali).
285, §§3 e 4, §3. )E’ fatto divieto ai chierici di assumere uffici pubblici, che comportano una partecipazione all’esercizio del potere civile.
 §4. Senza la licenza del proprio Ordinario non intraprendano amministrazione di beni riguardanti i laici né esercitino uffici secolari che comportino l’onere del rendiconto; è loro proibita la fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio Ordinario; così pure si astengano dal firmare cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l’impegno di pagare un debito senza una causa definita. – 286, (E’ proibito ai chierici di esercitare, personalmente o tramite altri, l’attività affaristica e commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.) –
 287, §2, (Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella guida di associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell’autorità ecclesiastica competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune.)  –   a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente. 
Can. 289 – §1. Poiché il servizio militare propriamente non si addice allo stato clericale, i chierici e i candidati agli Ordini sacri non prestino il servizio militare volontario, se non su licenza del proprio Ordinario. 
  §2. I chierici usufruiscano delle esenzioni dall’esercitare incarichi e pubblici uffici civili estranei allo stato clericale, concesse in loro favore dalle leggi e dalle convenzioni o dalle consuetudini, a meno che in casi particolari il proprio Ordinario non abbia disposto diversamente.
 Can. 290  . La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla.
I membri del Clero sono : I Diaconi, i Presbiteri, i Vescovi. . 
I membri della gerarchia della Chiesa (greco: Ecclesìa) sono  detti anche “ecclesiastici”.
Catechismo della Chiesa Cattolica
874 È Cristo stesso l’origine del ministero nella Chiesa. Egli l’ha istituita, le ha dato autorità e missione, orientamento e fine:Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio. . . arrivino alla salvezza [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 18].
875 “E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno, senza essere prima inviati?” ( Rm 10,14-15). Nessuno, né individuo né comunità, può annunziare a se stesso il Vangelo. “La fede dipende. . . dalla predicazione” ( Rm 10,17). Nessuno può darsi da sé il mandato e la missione di annunziare il Vangelo. L’inviato del Signore parla e agisce non per autorità propria, ma in forza dell’autorità di Cristo; non come membro della comunità, ma parlando ad essa in nome di Cristo. Nessuno può conferire a se stesso la grazia, essa deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. 

Da lui i vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà [la “sacra potestà”] di agire “in persona di Cristo Capo”, i diaconi la forza di servire il popolo di Dio nella “diaconia” della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio. La tradizione della Chiesa chiama “sacramento” questo ministero, attraverso il quale gli inviati di Cristo compiono e danno per dono di Dio quello che da se stessi non possono né compiere né dare. Il ministero della Chiesa viene conferito mediante uno specifico sacramento.

876 Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il carattere di servizio. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e autorità, sono veramente “servi di Cristo”, [Cf  Rm 1,1 ] ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi “la condizione di servo” ( Fil 2,7). Poiché la parola e la grazia di cui sono i ministri non sono le loro, ma quelle di Cristo che le ha loro affidate per gli altri, essi si faranno liberamente servi di tutti [Cf  1Cor 9,19 ].
877 Allo stesso modo, è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un carattere collegiale. Infatti il Signore Gesù, fin dall’inizio del suo ministero, istituì i Dodici, che “furono ad un tempo il seme del Nuovo Israele e l’origine della sacra gerarchia” [Conc. Ecum. Vat. II, Ad gentes, 5]. Scelti insieme, sono anche mandati insieme, e la loro unione fraterna sarà al servizio della comunione fraterna di tutti i fedeli; essa sarà come un riflesso e una testimonianza della comunione delle persone divine [Cf  Gv 17,21-23 ]. Per questo ogni vescovo esercita il suo ministero in seno al collegio episcopale, in comunione col vescovo di Roma, successore di san Pietro e capo del collegio; i sacerdoti esercitano il loro ministero in seno al presbiterio della diocesi, sotto la direzione del loro vescovo.

878 Infine è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un carattere personale. Se i ministri di Cristo agiscono in comunione, agiscono però sempre anche in maniera personale. Ognuno è chiamato personalmente: “Tu seguimi” ( Gv 21,22) [Cf  Mt 4,19;  Mt 4,21;  Gv 1,43 ] per essere, nella missione comune, testimone personale, personalmente responsabile davanti a colui che conferisce la missione, agendo “in Sua persona” e per delle persone: “Io ti battezzo nel nome del Padre. . . ”; “Io ti assolvo. . . ”.

879 Pertanto il ministero sacramentale nella Chiesa è un servizio esercitato in nome di Cristo. Esso ha un carattere personale e una forma collegiale. Ciò si verifica sia nei legami tra il collegio episcopale e il suo capo, il successore di san Pietro, sia nel rapporto tra la responsabilità pastorale del vescovo per la sua Chiesa particolare e la sollecitudine di tutto il collegio episcopale per la Chiesa universale.

Il collegio episcopale e il suo capo, il Papa

880 Cristo, istituì i Dodici “sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 19]. “Come san Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per istituzione del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il romano Pontefice, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli Apostoli, sono tra loro uniti” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 19].

881 Del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la pietra della sua Chiesa. A lui ne ha affidato le chiavi; [Cf  Mt 16,18-19 ] l’ha costituito pastore di tutto il gregge [Cf  Gv 21,15-17 ]. “Ma l’incarico di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro, risulta essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, unito col suo capo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. Questo ufficio pastorale di Pietro e degli altri Apostoli costituisce uno dei fondamenti della Chiesa; è continuato dai vescovi sotto il primato del Papa.
882 Il Papa, vescovo di Roma e successore di san Pietro, “ è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. “Infatti il romano Pontefice, in virtù del suo ufficio di vicario di Cristo e di pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
883 “Il collegio o corpo episcopale non ha. . . autorità, se non lo si concepisce insieme con il romano Pontefice. . ., quale suo capo”. Come tale, questo collegio “è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: potestà che non può essere esercitata se non con il consenso del romano Pontefice” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22; cf  Codice di Diritto Canonico, 336].
884 “Il collegio dei vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico” [ Codice di Diritto Canonico, 337, 1]. “Mai si ha Concilio Ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno accettato dal successore di Pietro” [ Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
885 “ [Il collegio episcopale] in quanto composto da molti, esprime la varietà e l’universalità del popolo di Dio; in quanto raccolto sotto un solo capo, esprime l’unità del gregge di Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].

886 “I vescovi. . ., singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell’unità nelle loro Chiese particolari” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. In quanto tali “esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del Popolo di Dio che è stata loro affidata”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22] coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi. 

Ma, in quanto membri del collegio episcopale, ognuno di loro è partecipe della sollecitudine per tutte le Chiese, [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Christus Dominus, 3] e la esercita innanzi tutto “reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale”, contribuendo così “al bene di tutto il Corpo mistico che è pure il corpo delle Chiese” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 23]. Tale sollecitudine si estenderà particolarmente ai poveri, [Cf  Gal 2,10 ] ai perseguitati per la fede, come anche ai missionari che operano in tutta la terra.

887 Le Chiese particolari vicine e di cultura omogenea formano province ecclesiastiche o realtà più vaste chiamate patriarcati o regioni [Cf Canone degli Apostoli, 34]. I vescovi di questi raggruppamenti possono riunirsi in sinodi o in concilii provinciali. Così pure, le conferenze episcopali possono, oggi, contribuire in modo molteplice e fecondo a che “lo spirito collegiale si attui concretamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 23].

L’ufficio di insegnare

888 I vescovi, con i presbiteri, loro cooperatori, “hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio”, [Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 4] secondo il comando del Signore [Cf  Mc 16,15 ]. Essi sono “gli araldi della fede, che portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori autentici” della fede apostolica, “rivestiti dell’autorità di Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25].

889 Per mantenere la Chiesa nella purezza della fede trasmessa dagli Apostoli, Cristo, che è la Verità, ha voluto rendere la sua Chiesa partecipe della propria infallibilità. Mediante il “senso soprannaturale della fede”, il Popolo di Dio “aderisce indefettibilmente alla fede”, sotto la guida del Magistero vivente della Chiesa [Cf ibid., 12; Id. , Dei Verbum, 10].

890 La missione del Magistero è legata al carattere definitivo dell’Alleanza che Dio in Cristo ha stretto con il suo Popolo; deve salvaguardarlo dalle deviazioni e dai cedimenti, e garantirgli la possibilità oggettiva di professare senza errore l’autentica fede. Il compito pastorale del Magistero è quindi ordinato a vigilare affinché il Popolo di Dio rimanga nella verità che libera. Per compiere questo servizio, Cristo ha dotato i pastori del carisma d’infallibilità in materia di fede e di costumi. L’esercizio di questo carisma può avere parecchie modalità.
891 “Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale. . . L’infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale, quando questi esercita il supremo Magistero col successore di Pietro” soprattutto in un Concilio Ecumenico [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25; cf Concilio Vaticano I: Denz. -Schönm. , 3074]. Quando la Chiesa, mediante il suo Magistero supremo, propone qualche cosa “da credere come rivelato da Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 10] e come insegnamento di Cristo, “a tali definizioni si deve aderire con l’ossequio della fede” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25]. Tale infallibilità abbraccia l’intero deposito della Rivelazione divina [Cf ibid]
892 L’assistenza divina è inoltre data ai successori degli Apostoli, che insegnano in comunione con il successore di Pietro, e, in modo speciale, al vescovo di Roma, pastore di tutta la Chiesa, quando, pur senza arrivare ad una definizione infallibile e senza pronunciarsi in “maniera definitiva”, propongono, nell’esercizio del Magistero ordinario, un insegnamento che porta ad una migliore intelligenza della Rivelazione in materia di fede e di costumi. A questo insegnamento ordinario i fedeli devono “aderire col religioso ossequio dello spirito” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] che, pur distinguendosi dall’ossequio della fede, tuttavia ne è il prolungamento.

L’ufficio di santificare
893 Il vescovo “è il dispensatore della grazia del supremo sacerdozio”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] specialmente nell’Eucaristia che egli stesso offre o di cui assicura l’offerta mediante i presbiteri, suoi cooperatori. L’Eucaristia, infatti, è il centro della vita della Chiesa particolare. Il vescovo e i presbiteri santificano la Chiesa con la loro preghiera e il loro lavoro, con il ministero della Parola e dei sacramenti. La santificano con il loro esempio, “non spadroneggiando sulle persone” loro “affidate”, ma facendosi “modelli del gregge” ( 1Pt 5,3), in modo che “possano, insieme col gregge loro affidato, giungere alla vita eterna” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25].
L’ufficio di governare
894 “I vescovi reggono le Chiese particolari, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] che però dev’essere da loro esercitata allo scopo di edificare, nello spirito di servizio che è proprio del loro Maestro [Cf  Lc 22,26-27 ].
895 “Questa potestà che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato dalla suprema autorità della Chiesa” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 27]. Ma i vescovi non devono essere considerati come dei vicari del Papa, la cui autorità ordinaria e immediata su tutta la Chiesa non annulla quella dei vescovi, ma anzi la conferma e la difende. Tale autorità deve esercitarsi in comunione con tutta la Chiesa sotto la guida del Papa.
896 Il Buon Pastore sarà il modello e la “forma” dell’ufficio pastorale del vescovo. Cosciente delle proprie debolezze, “il vescovo può compatire quelli che sono nell’ignoranza o nell’errore. Non rifugga dall’ascoltare” coloro che dipendono da lui e “che cura come veri figli suoi. . . I fedeli poi devono aderire al vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre”: [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 27]
Seguite tutti il vescovo, come Gesù Cristo [segue] il Padre, e il presbiterio come gli Apostoli; quanto ai diaconi, rispettateli come la legge di Dio. Nessuno compia qualche azione riguardante la Chiesa, senza il vescovo [Sant’Ignazio di Antiochia, Epistula ad Smyrnaeos, 8, 1].

     

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Preghiera per la Famiglia


Padre del cielo,
Tu ci hai dato un modello di vita
nella famiglia di Nazareth,
aiutaci, o Padre buono,
a fare della nostra famiglia
un'altra Nazareth, dove regnano
l'amore, la pace e la gioia.
Fa' che la nostra vita,
sia profondamente contemplativa,
intensamente eucaristica
e vibrante di gioia.
Aiutaci a rimanere insieme
nella gioia e nella sofferenza
attraverso la preghiera familiare.
Insegnaci a vedere Gesù
nei membri della nostra famiglia
specialmente nelle loro difficoltà.
Possa il Cuore Eucaristico di Gesù
rendere i nostri cuori miti ed umili
come il suo e possa aiutarci
a compiere i nostri doveri familiari
in modo santo.
Possiamo amarci
come Dio ama ognuno di noi,
ogni giorno sempre più,
e possiamo perdonarci le offese
come Dio perdona le nostre.
Aiutaci, o Padre buono,
a prendere ciò che ci dai
e a darti tutto ciò che ci chiedi
con grande gioia.
O Immacolato Cuore di Maria,
causa della nostra gioia,
prega per noi.
S. Giuseppe, prega per noi.
S. Angelo Custode,
rimani sempre con noi,
guidaci e proteggici.
AMEN

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